Contumacia e costituzione tardiva: cosa cambia davvero su prova e decisione

Contumacia e costituzione tardiva: cosa cambia davvero su prova e decisione

La contumacia è neutrale: non è confessione e non è “non contestazione”

Nel processo civile, la contumacia non equivale né ad ammissione dei fatti né a confessione. È un comportamento processualmente neutrale: il silenzio del convenuto assente non può essere interpretato come adesione alla ricostruzione dell’attore. Coerentemente, l’art. 115 c.p.c. (testo post 2009) consente di porre a fondamento della decisione i fatti non contestati dalla parte costituita: la regola della non contestazione, dunque, non opera automaticamente verso chi è rimasto contumace.

 L’onere della prova resta in capo all’attore (art. 2697 c.c.)

La contumacia non alleggerisce l’onere probatorio. L’attore deve comunque provare i fatti costitutivi della pretesa ex art. 2697 c.c.; il giudice deve verificare che la prova sia stata effettivamente fornita.  Questo è il nucleo di Cass. civ., Sez. lavoro, n. 24885/2014: la tardiva costituzione del convenuto (o la contumacia) non legittima l’accoglimento “per default”; il giudice deve accertare se l’attore abbia dimostrato i fatti costitutivi.

Costituzione tardiva: si entra “nello stato in cui il processo si trova”, ma si può contestare

Il convenuto può costituirsi tardivamente, ma subisce le preclusioni già maturate: non recupera automaticamente tutte le facoltà processuali. Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che la costituzione tardiva non comporta che i fatti dell’attore diventino intangibili: il convenuto, nei limiti consentiti, può contestare le circostanze poste a fondamento della domanda.

Il giudice non può “saltare” il vaglio probatorio (e nel rito del lavoro può integrare l’istruttoria)

Anche con convenuto contumace, il giudice ha il potere-dovere di verificare la prova dei fatti costitutivi, indipendentemente dall’esistenza di contestazioni.

Nel rito del lavoro, ciò si coordina con i poteri officiosi ex art. 421 c.p.c., utilizzabili (entro i limiti del contraddittorio) per evitare decisioni fondate su meri formalismi.

Applicazione pratica: Tribunale di Piacenza sentenza 499/2025

Un’applicazione concreta di tutti i principi sopra esposti si rinviene nella recente sentenza del Tribunale di Piacenza n. 499/2025. In quel caso, gli attori chiedevano una sentenza ex art. 2932 c.c. (esecuzione specifica dell’obbligo di contrarre) per ottenere il trasferimento di alcuni immobili, in forza di un accordo transattivo precedentemente concluso. La parte convenuta, dopo essere stata ritualmente citata, non si costituiva, rimanendo contumace.

Nonostante l’assenza del convenuto, il giudice non ha affatto accolto la domanda in via automatica: al contrario, ha analizzato con rigore la documentazione prodotta dagli attori e le circostanze dedotte, per verificare il fondamento della pretesa. Innanzitutto, ha richiamato esplicitamente l’indirizzo della Cassazione secondo cui la contumacia è neutral behavior privo di effetti confessori, che non esclude affatto il potere-dovere del giudice di accertare la prova dei fatti costitutivi della domanda. Ha ribadito che il convenuto contumace resta onerato di eventuali fatti impeditivi, risolutivi o estintivi del diritto azionato, ma nel caso di specie nessun fatto di tale natura era stato nemmeno allegato. D’altro canto, la qualificazione della contumacia come fatto neutro impedisce di vanificare le prove documentali offerte dall’attore: diversamente, si finirebbe per accordare al contumace un regime di favore rispetto a chi si costituisce e contesta. Il Tribunale ha osservato che nel caso concreto la condotta della convenuta – rimasta inerte a fronte di atti a lei notificati e di fatti rientranti nella sua sfera di conoscenza – deponeva per un disinteresse colpevole. Tale inerzia non forniva alcun elemento atto a sovvertire la ricostruzione fattuale offerta dagli attori. Al contrario, i documenti prodotti (tra cui presumibilmente il contratto preliminare, la transazione e le comunicazioni intercorse) supportavano pienamente la versione attorea. In assenza di contestazioni specifiche o di controprove da parte convenuta, e constatata la completezza del quadro probatorio, il giudice ha quindi accolto la domanda. In sentenza si legge che gli attori avevano “pienamente provato il fatto costitutivo della propria pretesa”, sicché sussisteva il loro diritto ad ottenere una pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c.. La contumacia del convenuto non ha impedito di arrivare a questo esito, ma ha reso anzi più nitida la valutazione delle prove: la condotta silente della controparte, infatti, non ha prospettato alcuna diversa versione dei fatti né fornito spiegazioni alternative, e pertanto non ha potuto confutare gli elementi prodotti a sostegno della domanda.

Il caso di Piacenza conferma in modo esemplare che la contumacia non esonera l’attore dal dover provare il proprio diritto, né costituisce una resa incondizionata del convenuto. Il tribunale, benché privo del contributo difensivo di una parte, ha esercitato con equilibrio il suo ruolo attivo, verificando che tutte le condizioni di legge (nel caso, per l’emanazione di una sentenza ex art. 2932 c.c.) fossero soddisfatte alla luce delle prove disponibili. Solo all’esito di tale vaglio rigoroso – e non prima per il solo fatto del silenzio del convenuto – la domanda è stata accolta.

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In definitiva, la contumacia del convenuto non è una “bandiera bianca” che garantisce automaticamente la vittoria all’attore, né tantomeno una condotta che possa essere strumentalizzata per evitare il confronto sul terreno probatorio. Il processo civile italiano, informato ai principi del contraddittorio e dell’onere della prova, richiede sempre che il diritto fatto valere sia sorretto da prove concrete e valide. Un convenuto assente non libera l’attore dall’onere di provare i fatti posti a fondamento della domanda e non priva il giudice del dovere di valutare criticamente tali prove. Allo stesso tempo, la contumacia non preclude al convenuto – se e quando si costituisca, anche tardivamente – di far valere le proprie difese residuali, nei limiti consentiti, né impedisce al giudice di utilizzare i suoi poteri istruttori per far luce sui fatti. Come confermato dalla giurisprudenza più accorta, il silenzio processuale di una parte non può mai surrogare la verità dei fatti: il giudice deve sempre basare la decisione sulla prova effettiva di ciò che è stato dedotto, assicurando una giustizia sostanziale e non meramente formale. In tal modo, il processo civile realizza il suo scopo essenziale: garantire che il diritto venga riconosciuto solo se provato, preservando l’equilibrio fra le parti anche quando una di esse sceglie (o subisce) la via della contumacia.

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