La notifica “in copia semplice” fa partire il tempo: quando la forma non salva più

1) Il punto fermo: il termine breve decorre anche senza attestazione di conformità

La giurisprudenza di legittimità è ormai allineata su un principio operativo, tanto semplice quanto “pericoloso” per chi lo sottovaluta: la notifica della sentenza in copia non autenticata (priva di attestazione di conformità) è idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione, salvo che il destinatario contesti l’incompletezza della copia o la sua difformità rispetto all’originale.

È la regola del numerus clausus delle nullità della notificazione: la mancanza dell’autentica non rientra tra i vizi che, di per sé, paralizzano gli effetti acceleratori della notifica. La Cassazione lo ribadisce con chiarezza in sede civile e lo conferma in ambito tributario, richiamando espressamente tale orientamento come “consolidato”.

Traduzione pratica: se ricevi una sentenza “non conforme”, non aspettare la copia autentica. Il cronometro potrebbe essere già partito.

2) Civile: la sostanza prevale sulla “etichetta” della copia

Nel caso deciso da Cass. civ., Sez. III, 29 marzo 2022, n. 10138, la Corte ha ritenuto idonea la notifica (via PEC) a far decorrere il termine breve, anche se la copia recava diciture che la parte destinataria invocava come “ambigue” e anche se vi erano contestazioni sull’attestazione di conformità apposta in un momento successivo per finalità di deposito. L’effetto acceleratorio discende dalla legge e dalla validità della notificazione, non dalla “perfezione estetica” della copia.

Qui il messaggio è netto: la forma non è più un rifugio. Se l’atto arriva, è leggibile, completo e riferibile al procedimento, la tutela passa dalla tempestività, non dalle eccezioni meramente formali.

3) Tributario: 60 giorni “anche se è copia semplice”

In Cass. civ., Sez. V, 27 febbraio 2025, n. 5155, la Corte dichiara inammissibile il ricorso erariale per tardività, valorizzando l’idoneità della notifica (anche a mezzo PEC) a far decorrere il termine breve ex art. 51 D.Lgs. 546/1992, pur in assenza di attestazione di conformità e senza che siano decisive finalità “collaterali” (come la richiesta di pagamento delle spese). Ancora una volta: conta l’effetto legale della conoscenza, non l’intenzione dichiarata.

Il tema è stato ripreso anche dalla prassi e dalla stampa specializzata: una copia non autentica può “accendere” i 60 giorni, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione tardiva

4) Perché questo orientamento “cambia” la gestione del contenzioso

Per avvocati e imprese l’impatto è organizzativo prima che tecnico:

Non esiste più un “tempo morto” in attesa della copia conforme.

La PEC diventa un punto critico: ciò che arriva va trattato come potenzialmente decisivo.

Le strategie difensive basate su formalismi (timbri, formule, attestazioni) sono sempre meno efficaci se la copia è completa e intelligibile.

In sintesi: oggi, la sostanza (conoscenza legale del provvedimento) prevale sulla forma (autentica mancante).

  1. Checklist operativa (avvocati e aziende)
  2. Quando ricevi una sentenza (PEC o consegna a mani):
  • Protocollo immediato: data/ora di ricezione e conservazione del messaggio/ricevute PEC.

Verifica “sostanziale”: la copia è integrale? è leggibile? è coerente con il fascicolo?

Se noti anomalie non formali ma sostanziali (pagine mancanti/difformità): contesta subito per iscritto e acquisisci l’originale dal fascicolo.

Quando notifichi tu la sentenza:

Cura comunque le formalità (oggetto PEC, relata, allegati completi): non perché “servano sempre”, ma perché tagliano il contenzioso sulle notifiche e mettono al sicuro l’effetto acceleratorio.

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