
Con l’ordinanza Cass. civ., Sez. II, n. 31857/2025 (dep. 6 dicembre 2025), la Suprema Corte ribadisce un principio destinato a incidere concretamente sulla gestione del contenzioso: la notifica effettuata presso la sede della società è nulla se l’atto viene consegnato a un “familiare convivente” del legale rappresentante, soggetto non compreso tra i destinatari legittimati dall’art. 145 c.p.c..
1) Il principio di diritto: “familiare convivente” escluso dalla notifica in sede
La Cassazione conferma che, ai fini della ritualità della notifica alla persona giuridica presso la sede, l’atto deve essere consegnato:
Da qui la conseguenza netta: il “familiare convivente” non è un consegnatario valido quando la notifica è strutturata “in sede” e diretta all’ente. notfiche soci
L’ordinanza ripercorre il coordinamento tra art. 7 L. 890/1982 e art. 145 c.p.c., precisando che – per la notifica a mezzo posta presso la sede – la consegna può essere effettuata anche a persona addetta, e che se il consegnatario dichiara tale qualità e sottoscrive l’avviso di ricevimento, l’agente postale è dispensato da ulteriori accertamenti, operando una presunzione (fino a prova contraria) dell’incarico.
Questa regola, però, non si estende al caso in cui il consegnatario si qualifichi come “familiare convivente”: in tal caso il modello legale della notifica alla società non è rispettato.
È utile fissare un punto operativo: la notifica può avvenire alternativamente (a seconda del tipo di atto e del destinatario prescelto) anche direttamente al legale rappresentante presso residenza/domicilio/dimora, secondo le regole delle persone fisiche; in tale ipotesi, la consegna a un familiare convivente può assumere rilievo per l’amministratore-persona fisica, non per la società “in sede”. notfiche soci
L’errore che genera contenzioso è “trasportare” il criterio del convivente dentro lo schema dell’art. 145 c.p.c. (notifica all’ente in sede): la Cassazione lo esclude in modo espresso.
È vero: una quota crescente di notificazioni e comunicazioni transita ormai sul domicilio digitale (PEC), riducendo statisticamente le criticità legate alla consegna materiale in sede.
In questa direzione si colloca anche l’evoluzione normativa sul domicilio digitale degli amministratori: dal 31 ottobre 2025 sono cambiate le regole sull’obbligo di comunicazione al Registro delle Imprese del domicilio digitale (PEC) degli amministratori; l’obbligo è oggi circoscritto – in via alternativa – a amministratore unico, amministratore delegato o, in mancanza, presidente del consiglio di amministrazione, con termine di comunicazione fissato al 31 dicembre 2025.
È inoltre precisato che la PEC dell’amministratore deve essere personale e non può coincidere con quella dell’impresa, proprio per garantire la riferibilità diretta delle comunicazioni al soggetto.
Tuttavia, la “spinta” digitale non rende irrilevante la regola Cassazione 31857/2025:
Il messaggio della Cassazione è pragmatico: la notifica in sede deve passare solo da figure “organizzativamente” riconducibili all’ente, non da presenze occasionali o “personali”.
Checklist essenziale per imprese e professionisti:
In sintesi: PEC e domicilio digitale hanno ridotto il rischio, non lo hanno cancellato. La tutela dell’impresa passa da una doppia compliance: digitale (PEC aggiornata e presidiata) e organizzativa (ricezione fisica corretta in sede).