Il Codice Anticontraffazione: La Rivoluzione del Badge di Cantiere

La Novità in Sintesi
Il Decreto Legge 159/2025, entrato in vigore il 31 ottobre 2025, introduce una vera e propria rivoluzione nel controllo dei cantieri edili: il badge di riconoscimento dei lavoratori dovrà essere dotato di un codice univoco anticontraffazione. Si tratta di un elemento tecnologico avanzato che trasforma il tradizionale tesserino cartaceo in uno strumento digitale intelligente, capace di garantire certezza assoluta sull’identità dei lavoratori presenti in cantiere e prevenire ogni forma di falsificazione.
Perché Questa Innovazione
L’introduzione del codice anticontraffazione risponde a un’esigenza concreta: contrastare i fenomeni di falsificazione dei tesserini, l’utilizzo fraudolento di documenti e la presenza di lavoratori non regolarmente censiti nei cantieri. Il codice univoco rende praticamente impossibile la contraffazione del badge e garantisce la tracciabilità certificata di ogni accesso al cantiere, fornendo agli organi di vigilanza uno strumento di controllo immediato ed efficace.
Come Funziona il Sistema
Il badge con codice anticontraffazione si inserisce all’interno di un ecosistema digitale integrato. La tessera può essere fornita in modalità digitale, attraverso strumenti interoperabili con la piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa). Per i lavoratori assunti tramite offerte pubblicate su SIISL, il badge viene generato automaticamente e risulta precompilato, semplificando drasticamente gli adempimenti amministrativi per le imprese.
Il codice univoco permette la verifica immediata dell’autenticità del badge e crea una “storia digitale” del lavoratore, consentendo di monitorare i flussi di manodopera e identificare tempestivamente situazioni anomale o irregolarità.
Chi è Obbligato
L’obbligo riguarda principalmente le imprese che operano in regime di appalto e subappalto nei cantieri edili, sia pubblici che privati. La normativa prevede inoltre l’estensione ad altri settori ad alto rischio, che saranno individuati con decreto ministeriale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto legge.
Il Controllo e la Vigilanza
Il codice anticontraffazione abilita controlli in tempo reale: gli ispettori possono verificare l’autenticità del badge attraverso sistemi di lettura digitale e interrogazione diretta delle banche dati centrali. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro concentrerà i propri controlli prioritariamente sulle imprese che operano in subappalto, dove si annidano più frequentemente irregolarità e fenomeni di sfruttamento.
Privacy e Tutele
L’introduzione di un sistema così pervasivo solleva legittime questioni sulla tutela della privacy. Il legislatore ha previsto la consultazione obbligatoria del Garante per la protezione dei dati personali prima dell’adozione del decreto attuativo. Il sistema dovrà rispettare i principi di minimizzazione dei dati, limitazione della conservazione, sicurezza e trasparenza, garantendo che il monitoraggio non si trasformi in una sorveglianza eccessiva dei lavoratori.
I Prossimi Passi
L’operatività piena del sistema dipende dall’adozione di due decreti attuativi entro sessanta giorni: 1) Un decreto che individui i settori ad alto rischio oltre all’edilizia; 2) Un decreto interministeriale che definisca le modalità tecniche concrete di funzionamento del codice anticontraffazione
Entrambi i provvedimenti prevedono la consultazione delle parti sociali, per garantire che il sistema sia tecnicamente fattibile, economicamente sostenibile ed efficacemente protettivo.
Una Rivoluzione Digitale
Il codice univoco anticontraffazione rappresenta un salto qualitativo nella gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro. Non si tratta di un semplice adempimento burocratico, ma di un vero e proprio strumento che, attraverso la digitalizzazione e l’integrazione dei dati, promette di rendere i cantieri italiani più sicuri, più trasparenti e più rispettosi della legalità. Il successo di questa riforma dipenderà dalla capacità di bilanciare efficacemente le esigenze di controllo con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori e dalla rapidità con cui verranno completati i passaggi attuativi.
Tuttavia, la vera sfida sarà farlo funzionare mediante la clausola di invarianza finanziaria, in quanto l’art. 3 co. D.L. 150.25, prevede espressamente che all’attuazione si dovrà provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
E’ un passo verso la digitalizzazione dei controlli che porta con sé opportunità, ma anche, importanti sfide. Questo mix di digitale e monitoraggio fa nascere sorgere una domanda spontanea: Dove si troverà l’equilibrio, equilibrio tra la necessità, giustissima di avere sicurezza, trasparenza, regolarità in posti rischiosi come i cantieri e la tutela altrettanto fondamentale della privacy dei lavoratori? Quando saremo sicuri che queste tecnologie vengano usate solo per gli scopi dichiarati nei luoghi proporzionali? E la risposta l’avevamo solo con l’applicazione tattica, con le linee guida complesso, sicuramente.

Rischio 231: Un MOG che, una volta che i decreti attuativi sui badge saranno in vigore, non utilizza o non verifica questi strumenti digitali per tracciare la manodopera (in particolare nel subappalto) potrebbe essere considerato carente nell’attività di monitoraggio e controllo.1 La mancata integrazione di questi sistemi potrebbe compromettere la prova della “vigilanza efficace” richiesta dal D.Lgs. 231/2001, soprattutto nelle aree ad alto rischio come l’edilizia e il subappalto
Al momento non ci resta che attendere!!!

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