Quando la mala gestio non resta “solo” un problema contabile: sequestro conservativo e responsabilità dell’ex amministratore

C’è un equivoco che torna spesso, soprattutto nelle PMI: la cattiva gestione viene percepita come una serie di “scelte sbagliate”, magari discutibili ma in fondo fisiologiche.

In realtà, quando la mala gestio si traduce in omissioni sistematiche, dissipazioni, gestione non prudente e violazioni degli obblighi di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, le conseguenze possono diventare rapidissime e gravissime: non solo sul piano risarcitorio, ma anche sul piano cautelare, con misure idonee a “congelare” il patrimonio personale dell’amministratore.

È il senso di un recente provvedimento della Sezione Impresa del Tribunale di Brescia (ordinanza del 7 novembre 2024), che ha confermato – pur rimodulandolo – un sequestro conservativo nei confronti di un ex amministratore e socio di una S.r.l. poi assoggettata a liquidazione giudiziale, autorizzando il vincolo su beni, immobili e crediti fino a concorrenza di € 570.000,00.

Il messaggio centrale: la gestione “disinvolta” espone a misure immediate

Il sequestro conservativo è una tutela cautelare: non “decide” la causa di merito, ma serve a preservare la garanzia patrimoniale in vista di una futura condanna, quando il giudice ravvisi:

un fumus (plausibilità della pretesa), e un periculum in mora (rischio concreto che, attendendo i tempi del giudizio, il patrimonio venga disperso o reso incapiente).

Nel caso esaminato, il Tribunale ha ritenuto che le condotte contestate – per gravità e apparente intenzionalità – esprimessero un rischio concreto di pregiudizio della garanzia patrimoniale, giustificando il vincolo cautelare.

Le condotte tipiche che, in concreto, “accendono” la responsabilità

  • omissione sistematica del versamento di imposte e contributi (con aggravio di sanzioni e interessi);
  • dissipazione o distrazione di risorse societarie, anche a fronte di bilanci che evidenziavano poste attive (crediti e immobilizzazioni) non poi rinvenute;
  • prosecuzione dell’attività nonostante la perdita del capitale (con aggravamento del dissesto).

Il punto, però, non è “l’elenco” delle contestazioni.

È la logica: se la gestione viola i doveri di corretta amministrazione e di salvaguardia del patrimonio sociale, l’azione di responsabilità può essere accompagnata da misure cautelari capaci di incidere subito sull’ex amministratore.

Quando manca la contabilità: il danno può essere liquidato “per differenza”

Uno dei passaggi più istruttivi, in chiave pratica, riguarda la quantificazione del danno quando la contabilità è assente o inattendibile.

In un contesto di mancanza di scritture contabili, il Tribunale ha fatto applicazione del criterio presuntivo di cui all’art. 2486 c.c., liquidando il danno in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura (il c.d. deficit fallimentare).

Tradotto in termini operativi: se la contabilità “sparisce” o è irregolare, la difesa dell’amministratore diventa più fragile e il giudice può ricorrere a criteri presuntivi, valorizzando il “vuoto” patrimoniale risultante in procedura.

Perché la mala gestio è un rischio aziendale (e personale) da gestire prima

Questo tipo di provvedimenti dice, in modo molto netto, che la mala gestio:

  1. non è un tema solo civilistico, perché spesso presenta riflessi anche sotto altri profili;
  2. non è un tema solo “a posteriori”, perché la cautela può intervenire mentre il merito deve ancora essere accertato;
  3. non è un tema solo societario, perché può colpire direttamente il patrimonio personale dell’amministratore.

Per le imprese e per gli amministratori, la lezione è semplice ma non negoziabile: la governance non è “forma”, è presidio di continuità e di responsabilità.

Checklist di prevenzione: 6 presìdi minimi di buona gestione

In chiave di compliance e prevenzione del rischio:

  1. Assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati (non “sulla carta”, ma operativi).
  2. Contabilità completa e tracciabile, con conservazione ordinata della documentazione.
  3. Monitoraggio costante della situazione patrimoniale e finanziaria e delle soglie di attenzione.
  4. Gestione tempestiva delle perdite e delle situazioni di squilibrio (evitare inerzie).
  5. Tracciabilità dei flussi (pagamenti, incassi, movimentazioni) e procedure interne anti-distrazione.
  6. Verbali e delibere coerenti: la “storia societaria” deve reggere un controllo ex post.

Sono presìdi che proteggono la società, ma soprattutto proteggono chi amministra.

In conclusione, la mala gestio non è una categoria astratta: è un rischio concreto che può sfociare in azioni di responsabilità e, nei casi in cui emergano gravità e urgenza, anche in misure cautelari idonee a vincolare beni e crediti dell’ex amministratore.

Chi amministra deve sapere che la gestione “approssimativa” – soprattutto quando lascia dietro di sé omissioni sistematiche e contabilità assente – non produce solo un dissesto: può produrre conseguenze personali.

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