Sicurezza generale dei prodotti: l’Italia recepisce il Regolamento UE 2023/988 nel Codice del Consumo

Contesto normativo europeo e recepimento nel Codice del Consumo

Il 13 dicembre 2024 è divenuto applicabile in tutti gli Stati membri il Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti (General Product Safety Regulation – GPSR), che ha abrogato la Direttiva 2001/95/CE precedentemente recepita nel Codice del Consumo. In attuazione di questo nuovo quadro europeo, il Consiglio dei ministri italiano, nella seduta del 22 dicembre 2025, ha approvato in via preliminare uno schema di decreto legislativo per adeguare la normativa nazionale al Regolamento (UE) 2023/988. L’intervento normativo adegua il d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) alle nuove disposizioni UE, superando la disciplina nazionale previgente in materia di sicurezza generale dei prodotti e integrando coerentemente nel diritto interno le norme europee direttamente applicabili. L’obiettivo è di innalzare il livello di tutela dei consumatori contro i rischi emergenti – inclusi quelli legati a nuove tecnologie e al commercio digitale – garantendo un elevato livello di sicurezza per tutti i prodotti immessi sul mercato. Il decreto legislativo di adeguamento, una volta definitivo, inserirà nel Codice del Consumo le definizioni, gli obblighi e gli strumenti operativi previsti dal Regolamento, assicurando uniformità di applicazione e coordinamento con il sistema europeo di vigilanza del mercato.

Obblighi per operatori economici: trasparenza, lingua e identificazione

Il nuovo Regolamento impone obblighi stringenti a tutti gli operatori economici – produttori, importatori, distributori e fornitori di servizi online – per assicurare la sicurezza dei prodotti lungo l’intero ciclo di vita. Vengono rafforzati la trasparenza della catena di fornitura e la tracciabilità dei prodotti, prevedendo obblighi informativi più chiari in ogni fase e responsabilità condivise nella filiera. In particolare:

Identificazione del produttore e dell’importatore: Il fabbricante deve apporre sul prodotto (o sul suo imballaggio o documento di accompagnamento) i propri riferimenti identificativi, includendo nome o ragione sociale, marchio registrato, indirizzo postale ed elettronico di contatto, e – se l’azienda ha sede fuori dall’UE – anche i dati del punto di contatto nell’Unione. Similmente, l’importatore deve indicare sul prodotto (o confezione) il proprio nome, indirizzo (postale ed e-mail) e recapito per essere contattato, senza coprire eventuali etichette del produttore. Queste informazioni di contatto obbligatorie sul packaging consentono alle autorità e ai consumatori di identificare con chiarezza il responsabile dell’immissione sul mercato.

Informazioni in lingua italiana: Tutti i avvisi, istruzioni d’uso e informazioni sulla sicurezza che accompagnano il prodotto devono essere redatti in una lingua facilmente comprensibile dai consumatori del Paese di destinazione (in Italia, in lingua italiana), salvo il caso di prodotti la cui utilizzazione sicura sia intuitiva anche senza istruzioni. Ciò garantisce che le etichette di pericolo, le modalità d’uso e le eventuali avvertenze siano realmente accessibili al pubblico italiano, evitando fraintendimenti che possano compromettere la sicurezza. Inoltre, le informazioni di sicurezza devono tenere conto dei consumatori vulnerabili (bambini, anziani, persone con disabilità), risultando chiare e comprensibili per tutti.

Trasparenza e tracciabilità: Ogni operatore deve poter risalire ai fornitori e ai distributori del prodotto, mantenendo la documentazione tecnica e le registrazioni necessarie. Il fabbricante deve eseguire un’analisi dei rischi dei propri prodotti – includendo nuovi fattori come la cybersecurity e l’uso improprio ragionevolmente prevedibile – e conservare un fascicolo tecnico aggiornato. Importatori e distributori, dal canto loro, sono tenuti a verificare la conformità dei prodotti alle norme di sicurezza prima di immetterli sul mercato UE. Devono inoltre assicurarsi che le condizioni di trasporto o immagazzinamento non alterino la sicurezza del prodotto. In caso di rischi noti, tutti gli attori della filiera hanno l’obbligo di agire: il distributore deve informare immediatamente produttore o importatore se rileva un prodotto pericoloso che ha distribuito; l’importatore, se ha motivo di credere che un prodotto già immesso possa essere pericoloso, deve attivarsi per ritiro o richiamo e avvisare senza indugio sia il produttore sia le autorità competenti.

Canali di segnalazione e gestione dei reclami: Gli operatori devono predisporre canali accessibili al pubblico per ricevere segnalazioni di incidenti o reclami di sicurezza (ad esempio un indirizzo email o form sul sito web) e designare un punto di contatto unico per comunicazioni sulla sicurezza. In base al Regolamento, produttori e importatori devono tenere un registro dei reclami ricevuti relativi a prodotti pericolosi e degli incidenti segnalati, indagando su ogni caso e annotando gli esiti e le misure correttive adottate. Tali registrazioni vanno conservate per un periodo adeguato (fino a 5 anni) e messe a disposizione delle autorità su richiesta. Questo obbligo di monitoraggio post-vendita impone alle imprese una sorveglianza continua sulla sicurezza dei propri prodotti e un flusso comunicativo attivo con consumatori e autorità.

I portali digitali Safety Gate, Safety Business Gateway e Consumer Safety Gateway

Una novità di rilievo del GPSR è l’istituzione di tre piattaforme digitali interconnesse per la segnalazione e la comunicazione sui prodotti pericolosi. Tali portali – destinati a essere espressamente richiamati nel Codice del Consumo italiano – mirano a velocizzare lo scambio di informazioni e la gestione dei richiami su scala nazionale ed europea:

Safety Gate: è il sistema europeo di allerta rapida per i prodotti di consumo non alimentari pericolosi, evoluzione del precedente RAPEX. Si compone di un circuito interno riservato alle autorità di vigilanza degli Stati membri e alla Commissione, in cui vengono notificate e condivise immediatamente le misure correttive (ritiri, divieti, sequestri) adottate verso prodotti pericolosi, e di un portale web pubblico attraverso cui i consumatori e gli operatori possono informarsi sui prodotti pericolosi segnalati e presentare reclami. Il Regolamento prevede che il Safety Gate pubblico sia costantemente aggiornato con estratti delle notifiche inviate dalle autorità, in tutte le lingue ufficiali pertinenti (quindi anche in italiano), così da informare tempestivamente il pubblico sui rischi riscontrati. In sostanza, Safety Gate è l’interfaccia centralizzata dove vengono pubblicate le allerte di sicurezza sui prodotti a livello UE, consultabile da chiunque per verificare se un prodotto è soggetto a richiamo. Le autorità italiane tramite il decreto ne disciplinano l’accesso e l’utilizzo operativo.

Safety Business Gateway: è il nuovo portale digitale per gli operatori economici, attraverso il quale produttori, importatori e distributori adempiono all’obbligo di notificare alle autorità di vigilanza e ai consumatori eventuali prodotti immessi sul mercato rivelatisi pericolosi, nonché gli incidenti gravi verificatisi con tali prodotti. In pratica, quando un’azienda scopre che un suo prodotto presenta un rischio serio, deve inserirne comunicazione nel Safety Business Gateway, attivando così le autorità di tutti gli Stati UE interessati. La Commissione europea ha reso obbligatoria la registrazione di tutti gli operatori su questo portale: dal 13 dicembre 2024 le imprese devono registrarsi al Safety Business Gateway e utilizzarlo per avvisare immediatamente le autorità competenti dei prodotti pericolosi, fornendo dettagli sul rischio e sulle azioni intraprese (es. ritiro dal mercato, avviso ai consumatori) . Il portale è integrato con Safety Gate: le informazioni inserite dalle imprese nel Business Gateway, destinate al pubblico, vengono rese disponibili ai consumatori sul portale Safety Gate senza indebito ritardo. Questo sistema centralizzato semplifica gli adempimenti per le aziende (un’unica notifica valida in tutta l’UE) e assicura trasparenza, poiché i consumatori potranno essere allertati rapidamente.

Consumer Safety Gateway: è la piattaforma dedicata ai consumatori, attraverso la quale gli utenti finali possono segnalare prodotti pericolosi o incidenti alle autorità e consultare le informazioni sulle allerte di sicurezza. Rappresenta un canale diretto per i cittadini, complementare al portale pubblico Safety Gate: se un consumatore scopre che un prodotto acquistato (anche online) comporta un rischio grave, potrà segnalarlo tramite il Consumer Safety Gateway, attivando le verifiche del caso da parte dell’autorità competente. Questo strumento – di nuova introduzione – mira a coinvolgere attivamente i consumatori nella rete di sorveglianza, facilitando la raccolta “dal basso” di informazioni sui prodotti insicuri. Le segnalazioni dei consumatori, opportunamente filtrate, potranno confluire nel sistema Safety Gate interno, assicurando che nessun alert venga trascurato. Il decreto italiano prevede di formalizzare l’utilizzo di questo portale, designando il punto di contatto nazionale incaricato di gestire i reclami inoltrati dai consumatori via Consumer Safety Gateway.

In sintesi, i tre portali – Safety Gate (allerta rapido e info pubbliche), Safety Business Gateway (notifica imprese) e Consumer Safety Gateway (segnalazioni consumatori) – operano congiuntamente per creare un ecosistema digitale integrato, a beneficio della rapidità e trasparenza nella gestione dei prodotti pericolosi.

Nuovo quadro sanzionatorio: sanzioni amministrative e penali

Il Regolamento 2023/988 richiede agli Stati membri di stabilire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione degli obblighi in esso previsti. L’Italia, con il decreto attuativo, introdurrà un nuovo apparato sanzionatorio nel Codice del Consumo, significativamente più severo rispetto a quello finora vigente. In particolare, è previsto che vengano tipizzate nuove violazioni amministrative e, nei casi più gravi, siano introdotte anche sanzioni penali a carico dei responsabili. Le sanzioni amministrative pecuniarie (multe) saranno inasprite per fungere da vero deterrente: la Legge di delegazione europea ha espressamente chiesto di aggiornare e integrare le fattispecie sanzionatorie tenendo conto di tutte le fasi della filiera commerciale e di tutti i soggetti coinvolti (inclusi vendite online e logistica). Ciò significa che, ad esempio, condotte come l’assenza del fascicolo tecnico del prodotto, un’etichettatura non conforme (mancanza di avvertenze o di traduzione in italiano) o la mancata notifica alle autorità di un incidente saranno ora specificamente sanzionabili.

Sul piano penale, pur in attesa del testo definitivo, ci si attende l’introduzione di reati per le condotte più perniciose o dolose: ad esempio, l’immissione sul mercato di prodotti pericolosi con dolo o colpa grave, l’inosservanza deliberata di un ordine di ritiro o di richiamo imposto dall’autorità, oppure la reiterazione di violazioni che mettano a repentaglio la vita o l’incolumità dei consumatori. Tali fattispecie potrebbero essere punite con arresto o ammenda elevata, in linea con l’esigenza di assicurare una tutela penale a beni giuridici fondamentali come la salute pubblica. Del resto, il Codice del Consumo già prevedeva contravvenzioni per condotte affini (ad esempio, in passato, la vendita di prodotti non sicuri o di prodotti che imitano alimenti era sanzionata penalmente): il nuovo decreto andrà a riorientare la disciplina penale esistente ai nuovi obblighi regolamentari. L’effetto combinato sarà un inasprimento generale delle pene: nuove violazioni introdotte, multe più elevate e possibile reclusione nelle ipotesi più serie.

Oltre alle sanzioni ex post, il Regolamento potenzia i poteri delle autorità di vigilanza per prevenire la circolazione di prodotti pericolosi. Lo schema di decreto legislativo italiano prevede infatti il rafforzamento dei poteri sanzionatori e interdittivi delle autorità competenti, con finalità sia preventive che deterrenti. Dal 13 dicembre 2024 le Autorità di vigilanza del mercato (i vari Ministeri ed enti competenti per settore, coordinati dal Ministero dello Sviluppo Economico ora MIMIT) possono già adottare misure restrittive immediate, ai sensi del Regolamento, per bloccare o limitare la distribuzione di prodotti non conformi (ad es. sequestri, divieti di vendita, oscuramento di offerte online). Il nuovo quadro sanzionatorio dunque si affianca a tali poteri: le multe e pene colpiranno le violazioni accertate, mentre gli strumenti cautelari impediranno proattivamente che prodotti pericolosi continuino a circolare. Importante novità è anche la destinazione dei proventi delle sanzioni: il legislatore delegato dispone che le somme incassate dalle nuove sanzioni amministrative siano riutilizzate per finanziare il potenziamento delle attività di vigilanza del mercato. Questo meccanismo di “reinvestimento” permetterà di incrementare le risorse (umane e tecniche) degli organi di controllo, chiudendo il circolo virtuoso tra enforcement e sicurezza: sanzioni più salate, dunque, non solo puniranno i trasgressori ma contribuiranno a prevenire ulteriori illeciti, finanziando più ispezioni, test a campione, controlli doganali e interventi coordinati in tutta Italia.

Implicazioni operative e responsabilità: focus su e-commerce e vendite a distanza

L’adeguamento normativo incide profondamente sulle modalità di vendita online e a distanza, attribuendo precise responsabilità anche alle piattaforme digitali e ai venditori esteri che raggiungono i consumatori italiani. Il Regolamento stabilisce in modo esplicito che un prodotto offerto in vendita online ai consumatori dell’Unione è considerato immesso sul mercato UE a tutti gli effetti (anche se il venditore è stabilito fuori dall’Unione). Ciò comporta che qualsiasi operatore extra-UE che commercializzi prodotti verso l’Italia (ad esempio tramite un sito web o marketplace in lingua italiana, o che spedisce in Italia) ricade nell’ambito di applicazione della normativa: dovrà quindi rispettare gli obblighi del GPSR e assicurare la presenza di un soggetto responsabile nell’UE (un importatore, un rappresentante autorizzato o – in mancanza – il proprio centro logistico) pena l’esclusione dal mercato europeo. Questa regola chiude il precedente vuoto normativo, evitando che vendite transfrontaliere online eludano gli standard di sicurezza UE; in pratica, i prodotti spediti direttamente al consumatore dall’estero non potranno più aggirare i controlli, e i marketplace dovranno vigilare su tali offerte.

Piattaforme di e-commerce e marketplace: Il GPSR attribuisce per la prima volta un ruolo attivo e obblighi di dovuta diligenza ai fornitori di mercati online (come Amazon, eBay, Alibaba e simili) che fungono da intermediari tra venditori e consumatori. I marketplace assumono una responsabilità diretta per la sicurezza dei prodotti offerti sulle loro piattaforme. In particolare, dovranno garantire che: (i) ciascun prodotto in vendita sia identificabile e riconducibile a un operatore economico responsabile (il venditore deve dunque fornire tutte le informazioni di tracciabilità richieste dalla normativa, in linea con gli obblighi di verifica del commerciante previsti anche dal Digital Services Act); (ii) i prodotti siano accompagnati da informazioni di sicurezza complete e chiare, incluse le avvertenze sui rischi e le istruzioni per un uso sicuro; (iii) siano disponibili le certificazioni di conformità obbligatorie (es. attestati CE) e tutta la documentazione tecnica necessaria a dimostrare la sicurezza. Inoltre, le piattaforme dovranno designare un punto di contatto unico per le comunicazioni con i consumatori e con le autorità in materia di sicurezza dei prodotti, assicurando risposte rapide alle richieste di informazioni o alle segnalazioni di prodotti pericolosi.

Il Regolamento prevede anche che, qualora un’autorità di vigilanza notifichi tramite Safety Gate la presenza di un prodotto pericoloso specifico (fornendo ad esempio l’URL o i dettagli dell’inserzione online), il gestore del marketplace debba rimuovere prontamente il relativo annuncio o comunque impedire che il prodotto sia acquistabile. Gli ordini di rimozione o di blocco dovranno essere eseguiti con tempestività stringente (sono stati introdotti termini vincolanti più brevi rispetto a quelli generali del DSA) data la gravità del rischio. È incoraggiato anche l’uso di strumenti automatizzati: le grandi piattaforme dovrebbero proattivamente scrutinare le offerte confrontandole con il database Safety Gate (ad esempio tramite sistemi automatizzati di e-surveillance) per individuare se un prodotto che stanno per mettere in vendita è già stato segnalato come pericoloso in Europa. In caso affermativo, dovrebbero astenersi dal proporlo o rimuoverlo immediatamente, evitando così la ricomparsa di articoli già richiamati.

Tuttavia, il GPSR chiarisce che non si introduce un obbligo generale di sorveglianza preventiva dei contenuti per i fornitori di mercati online (in linea col DSA) ma si richiede loro di agire con sollecitudine non appena venuti a conoscenza – anche attraverso le notifiche Safety Gate – della pericolosità di un articolo sul loro sito.

Vigilanza e controlli: Le autorità nazionali preposte (Ministeri dello Sviluppo Economico, Salute, Interno, Lavoro, ecc., più enti come l’ENAC per prodotti aeronautici, coordinate tramite un Ufficio unico di collegamento) vedono potenziati gli strumenti di intervento, specie nei confronti delle vendite online. Oltre ai tradizionali controlli presso importatori e negozi fisici, vi sarà un aumento di monitoraggi sul web: anche grazie ai fondi derivanti dalle sanzioni (riassegnati alle autorità), si intensificheranno ispezioni mirate sui marketplace e siti e-commerce, inclusi controlli doganali sulle merci ordinate online dai consumatori. Il sistema Safety Gate offrirà un supporto cruciale: l’Ufficio unico di collegamento nazionale avrà accesso alla banca dati di allerta rapida e potrà coordinare con immediatezza le misure da adottare in Italia quando un altro Stato segnala un prodotto pericoloso presente sul mercato europe. Viceversa, le notifiche inserite dall’autorità italiana nel Safety Gate allertano simultaneamente gli altri Paesi, consentendo ritiri sincronizzati nei vari mercati. Questa cooperazione europea rafforzata renderà più efficace la vigilanza soprattutto nel settore online, dove un medesimo prodotto può essere venduto contemporaneamente in molti Stati: si eviterà così che un prodotto bloccato in un Paese resti disponibile in altri. Le autorità di vigilanza italiane potranno inoltre ordinare ai gestori delle piattaforme online di fornire informazioni sui fornitori a monte (grazie anche agli obblighi di tracciabilità imposti dal DSA, art. 24), facilitando l’identificazione del produttore o importatore responsabile e l’eventuale applicazione delle sanzioni. In caso di rischio grave non contenibile con misure nazionali, il Regolamento prevede persino la possibilità di misure unionali di emergenza adottate direttamente dalla Commissione (es. divieto temporaneo di vendita di una categoria di prodotti)

In sintesi, le imprese dovranno operare con la consapevolezza che ogni anello della catena commerciale è soggetto a vigilanza attiva: il produttore negligente, l’importatore che introduce merci non conformi, il distributore che non ritira prodotti pericolosi, fino alla piattaforma che ospita offerte illegali – ciascuno può essere chiamato a rispondere delle proprie omissioni. Contestualmente, i consumatori avranno a disposizione strumenti informativi e di segnalazione senza precedenti, contribuendo essi stessi all’emersione tempestiva dei rischi. Il risultato atteso è un mercato più sicuro e trasparente, dove la fiducia dei cittadini nei beni di consumo potrà consolidarsi sulla base di controlli più rigorosi e collaborazione tra pubblico e privato.

Adeguamenti pratici: come assicurare la conformità aziendale

Di fronte a questo nuovo scenario normativo, le imprese devono attivarsi proattivamente per garantire la conformità dei propri prodotti e processi. Di seguito alcuni passi concreti e migliori prassi che aziende e operatori economici dovrebbero intraprendere:

Aggiornare etichette e manuali: Verificare che ogni prodotto riporti chiaramente i dati del produttore e dell’eventuale importatore (nome, indirizzo, contatti) sul packaging o sul prodotto stesso. Tutte le istruzioni d’uso, etichette, avvertenze di sicurezza e indicazioni obbligatorie devono essere tradotte in italiano in modo accurato e comprensibile. Occorre inoltre controllare che le informazioni siano complete (es.: indicazione di eventuali pericoli per particolari categorie di utenti, come bambini) e conformi alle nuove definizioni di “prodotto sicuro”. In caso di prodotti già sul mercato, andrebbero predisposti eventuali adeguamenti informativi (ad esempio supplementi di istruzioni in italiano da inviare ai rivenditori, nuovi pittogrammi di avvertimento, etc.) per allinearsi alle prescrizioni del Regolamento.

Designare un referente UE e verificare la filiera: I produttori extra-UE devono nominare un rappresentante autorizzato nell’Unione o assicurarsi di avere un importatore ufficiale, poiché non sarà più consentito vendere direttamente ai consumatori UE senza un operatore domiciliato nell’Unione che assuma le responsabilità di conformità. Le aziende dovrebbero rivedere i contratti con fornitori e distributori per chiarire i reciproci obblighi: ad esempio, l’importatore dovrà ottenere dal fabbricante la documentazione tecnica e le dichiarazioni necessarie attestanti la sicurezza del prodotto, e impegnarsi a compiere verifiche a campione. Anche i fornitori di servizi logistici (fulfillment) e gli operatori di marketplace dovranno essere coinvolti negli accordi di filiera, in quanto il Regolamento attribuisce loro obblighi qualora agiscano in assenza di un importatore formale.

Registro reclami e sorveglianza post-vendita: Implementare internamente una procedura per la gestione dei reclami dei clienti e delle segnalazioni di incidenti. Ciò include istituire un registro dove annotare ogni reclamo relativo alla sicurezza, le indagini svolte e le azioni intraprese. Il personale addetto al customer care va formato per riconoscere e inoltrare tempestivamente eventuali segnalazioni di prodotti potenzialmente pericolosi al responsabile della compliance. L’azienda dovrebbe predisporre un piano d’azione per i richiami: ad esempio, definire un team di crisi e istruzioni operative su come isolare il lotto difettoso, come comunicare con le autorità e con il pubblico, ecc. È consigliabile anche creare schede interne di valutazione del rischio per prodotto, da aggiornare in base a nuovi dati o reclami, così da poter dimostrare alle autorità un approccio proattivo alla sicurezza (il che potrebbe rilevare in termini di attenuazione delle sanzioni).

Registrazione al Safety Business Gateway e notifiche obbligatorie: Tutti gli operatori della catena di fornitura devono registrarsi sul portale Safety Business Gateway e familiarizzarne l’uso. In caso si abbia motivo di ritenere che un prodotto immesso sul mercato presenti un pericolo (ad esempio dopo aver ricevuto più reclami analoghi di lesioni o danni), l’azienda deve senza indugio inviare notifica tramite il Business Gateway alle autorità di vigilanza competenti. È fondamentale designare in azienda una figura (o un piccolo team) responsabile delle segnalazioni attraverso il portale, assicurandosi che abbia accesso immediato alle informazioni richieste (descrizione del prodotto, rischi, numero di unità in commercio, etc.). La notifica va coordinata con le azioni di ritiro/richiamo: idealmente, l’azienda dovrebbe notificare e contestualmente già attuare il ritiro dal mercato del prodotto difettoso, interrompendo le vendite. Dopo la notifica, occorrerà aggiornare il portale con eventuali sviluppi (es. numero di unità restituite) e utilizzare la piattaforma anche per caricare il testo degli avvisi di sicurezza destinati ai consumatori. Ricordiamo che la mancata o tardiva notifica di un prodotto pericoloso costituisce una violazione grave, sanzionabile dal nuovo quadro sanzionatorio

Comunicare individualmente con i consumatori e gestione dei richiami: In caso di richiamo, il Regolamento privilegia la comunicazione diretta e personalizzata verso i consumatori coinvolti. Le imprese dovrebbero quindi dotarsi di strumenti per contattare gli acquirenti dei propri prodotti: ad esempio, implementare sistemi di registrazione volontaria del prodotto (garantendo magari un incentivo o una estensione di garanzia per chi registra il numero di serie), utilizzare programmi di customer loyalty per raccogliere i recapiti, oppure conservare – nel rispetto della privacy – gli indirizzi dei clienti che hanno acquistato online dal proprio sito. In fase di richiamo, l’azienda dovrebbe inviare comunicazioni individuali (email, SMS, telefonate) a tutti i consumatori identificabili, spiegando il rischio e le istruzioni per il reso o la riparazione gratuita del prodotto. Qualora il contatto diretto non sia possibile per tutti (ad es. prodotti venduti tramite negozi generalisti dove non si conoscono i clienti finali), occorrerà pubblicare avvisi pubblici chiari: sul proprio sito web ben visibili, sui canali social ufficiali, nei punti vendita fisici tramite cartelli, e – ove opportuno – mediante comunicati stampa o inserzioni su quotidiani. L’importante è che il messaggio di richiamo raggiunga la platea più ampia possibile. Inoltre, le imprese farebbero bene a predisporre un numero verde o indirizzo email dedicato alle informazioni sui richiami, per gestire le domande dei consumatori e fornire assistenza (ad esempio su come restituire il prodotto per il rimborso). Tutte queste attività dovrebbero essere documentate, così da poter dimostrare alle autorità di aver agito diligentemente per informare e proteggere i propri clienti.

Punto di contatto unico e dialogo con le autorità: Soprattutto per le grandi aziende multi-canale e per i gestori di marketplace, è cruciale nominare formalmente un punto di contatto unico per la sicurezza prodotti – in genere un indirizzo email presidiato da personale qualificato – da comunicare sia ai consumatori (sulle etichette e sul sito web) sia alle autorità (attraverso la registrazione su Safety Gate e Safety Business Gateway)

Questo faciliterà uno scambio rapido di informazioni: ad esempio, se il Ministero o l’Autorità di vigilanza ha bisogno di chiarimenti urgenti su un certo prodotto o deve trasmettere un ordine di ritiro, saprà a chi rivolgersi immediatamente in azienda. Mantenere buone linee di comunicazione con gli organi di controllo è parte integrante della compliance: le imprese dovrebbero rispondere con sollecitudine alle richieste di documentazione o di azioni correttive, consapevoli che la cooperazione può spesso evitare escalation sanzionatorie.

In conclusione, il recepimento italiano del Regolamento (UE) 2023/988 porterà significative modifiche al Codice del Consumo, imponendo standard più elevati di sicurezza, trasparenza e responsabilità. Le aziende sono chiamate sin d’ora a un cambio di passo culturale: la sicurezza del prodotto non è più solo una verifica preliminare prima dell’immissione sul mercato, ma un obbligo continuo di sorveglianza e reazione rapida ai problemi, da attuare con strumenti digitali innovativi e in stretto raccordo con le istituzioni.

Chi saprà adeguarsi per tempo – riorganizzando i propri processi interni, formando il personale e investendo nella compliance – non solo eviterà sanzioni pesanti, ma contribuirà a costruire un mercato più affidabile e competitivo, in cui la fiducia dei consumatori diventa parte integrante del valore del prodotto

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