Soci, creditori e la “coda lunga” della società estinta

L’art. 2495 del codice civile disciplina gli effetti della cancellazione di una società di capitali dal Registro delle Imprese. La norma stabilisce che, ferma restando l’estinzione della società, i creditori sociali insoddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, nonché nei confronti dei liquidatori se il mancato pagamento dei debiti sociali è dovuto a colpa di questiratio.it. Inoltre, se l’azione è proposta entro un anno dalla cancellazione, la notifica può essere effettuata presso l’ultima sede della societàratio.it. Si tratta quindi di una forma di responsabilità parziale e limitata (responsabilità intra vires), espressamente circoscritta all’attivo di liquidazione effettivamente distribuito ai soci.

Successione dell’ex socio. Su questo impianto normativo si innesta l’elaborazione giurisprudenziale. Le Sezioni Unite della Cassazione (fin dal 2010 e 2013) hanno chiarito che, qualora alla cancellazione della società non corrisponda l’esaurimento di ogni rapporto giuridico ad essa relativo, si realizza un fenomeno successorio sui generis. In particolare, le obbligazioni sociali non si estinguono, ma si trasferiscono ai soci successori. I soci subentrano quindi a titolo universale nei rapporti attivi e passivi ancora pendenti al momento dell’estinzione. È una successione “atipica” rispetto a quella ereditaria: da un lato si conserva il limite della responsabilità limitata proprio delle società di capitali (il socio risponde solo entro il valore dell’attivo distribuito), dall’altro il fondamento della sua responsabilità si rinviene nel contratto sociale e nelle norme di legge, non in un testamento o nella devoluzione di un patrimonio per causa di morte. Anche i beni e diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione (le cosiddette sopravvenienze attive) si trasferiscono ai soci in contitolarità o comunione indivisa. Restano invece esclusi dalla successione i meri diritti eventuali o crediti incerti e illiquidi non inseriti nel bilancio finale, la cui omessa inclusione può implicare una rinuncia da parte della società estinta.

In sintesi, dopo la cancellazione della società: (i) i debiti sociali pendenti “seguono” i soci; (ii) tuttavia, il socio risponde solo nei limiti di quanto eventualmente ricevuto in sede di liquidazione, a meno che non fosse già personalmente e illimitatamente responsabile durante la vita della società (come avviene per i soci di società di persone). Questa regola bilancia due esigenze contrapposte: da un lato evitare che l’estinzione societaria pregiudichi definitivamente i creditori; dall’altro, preservare la funzione della liquidazione circoscrivendo l’esposizione patrimoniale dei soci al solo attivo distribuito.

Giurisprudenza recente: Cass. ord. 30166/2025 e Cass. SS.UU. 3625/2025

Le più recenti pronunce della Corte di Cassazione hanno consolidato questi principi e affrontato taluni profili controversi. In particolare, la Corte di Cassazione a sezioni unite, con al sentenza n.  3625/2025 e successivamente la Terza Sezione Civile della Cassazione (ord. n. 30166/2025) si sono espresse sul tema. Tali decisioni ribadiscono la natura sui generis della successione dei soci e chiariscono i rapporti tra legittimazione processuale del socio e limiti della sua responsabilità patrimoniale, nonché il regime delle spese di lite.

Le Sezioni Unite (sent. 3625/2025) hanno risolto le precedenti incertezze interpretative. Hanno infatti statuito che la percezione di somme in liquidazione non condiziona affatto la possibilità di convenire in giudizio l’ex socio, bensì rileva solo ai fini dell’eventuale quantificazione della sua responsabilità patrimoniale. In altre parole, il socio è sempre legittimato a stare in giudizio in quanto successore della società estinta, mentre l’aver o meno ricevuto attivo di liquidazione incide unicamente sul quantum del debito esigibile nei suoi confronti.

Legittimazione passiva del socio. Con l’ordinanza n.  30166/2025 la Corte di Cassazione si è uniformata alla pronuncia delle Sezioni Unite, mettendo in luce un punto fondamentale: il socio diventa successore della società estinta per il solo fatto di essere socio, indipendentemente dalla prova di aver percepito somme in liquidazione. Ciò incide direttamente sulla legittimazione processuale: il socio, in quanto successore universale sui generis, subentra ex lege nella posizione processuale già facente capo alla società estinta (ai sensi dell’art. 110 c.p.c.). Dunque, qualora penda un giudizio contro la società o venga promosso dopo l’estinzione, il socio può essere evocato in causa come convenuto al posto della società cancellata. Non è necessario che il creditore provi previamente la percezione di utili da parte del socio per legittimarlo passivamente in giudizio. Attribuire rilevanza alla riscossione di somme sul piano della legittimazione contrasterebbe con la logica stessa della successione universale, come sottolineato dalla Corte.

Interesse ad agire del creditore. Conseguentemente, il fatto che un socio dichiari di non aver percepito nulla dalla liquidazione non esclude l’interesse del creditore ad agire in giudizio. La Cassazione valorizza il concetto di interesse dinamico del creditore ad ottenere accertamento giudiziale del proprio credito. Anche se l’ex socio inizialmente risulta “nullatenente” rispetto all’attivo di liquidazione, il creditore potrebbe scoprire, nel corso del giudizio, ulteriori elementi patrimoniali aggredibili: ad esempio, sopravvenienze attive non considerate nel bilancio finale, garanzie, beni o diritti residui trasferiti ai soci. Inoltre, la giurisprudenza tributaria ha evidenziato che il Fisco può notificare avvisi di accertamento agli ex soci anche senza certezza previa sulle somme da loro incassate, dovendo però poi dimostrarne l’eventuale percezione per ottenere pagamento. In sintesi, l’azione del creditore verso l’ex socio resta ammissibile e non pretestuosa anche se quest’ultimo afferma di non aver ricevuto utili: il credito sociale merita tutela giurisdizionale, e solo in esito al giudizio si verificherà se e in quale misura il socio dovrà pagare.

Onere della prova e limite patrimoniale. Sul piano sostanziale, rimane fermo che il socio risponde dei debiti sociali solo nei limiti di quanto ha realmente percepito dal bilancio finale di liquidazione. L’onere di provare che vi sia stata distribuzione di attivo e l’entità delle somme incassate dal socio grava sul creditore ex art. 2697 c.c.. Il socio convenuto, da parte sua, può sempre opporre il limite intra vires come eccezione, dimostrando di non aver ricevuto somme o di averne ricevute in misura inferiore a quella pretesa dal creditore. Le Sezioni Unite 3625/2025, nel ribadire tale riparto dell’onere probatorio, hanno sottolineato il principio di equità: se l’ex socio non ha ottenuto nulla dalla liquidazione, non può essere costretto a pagare debiti sociali che non trovano copertura in un suo effettivo arricchimentodiritto.itdiritto.it. In questo senso, il socio non diventa automáticamente debitore personale di tutte le obbligazioni sociali residuanti, ma solo di quelle entro il limite dell’attivo di liquidazione che gli sia stato attribuito.

Condanna alle spese processuali del socio soccombente

Uno dei profili più delicati e pratici affrontati dalla Cassazione nel 2025 concerne il regime delle spese di lite quando il creditore agisce contro l’ex socio. L’ordinanza n. 30166/2025 ha affermato con chiarezza che il limite di responsabilità ex art. 2495 c.c. (somma percepita) si riferisce solo al debito sostanziale, e non condiziona la condanna del socio alle spese di giudizio in caso di soccombenza. In altri termini, se il socio – quale successore della società estinta – viene convenuto in giudizio per l’accertamento di un debito sociale e risulta soccombente, può essere condannato a pagare integralmente le spese processuali, anche qualora la sua responsabilità per il debito principale resti limitata a quanto eventualmente riscosso in liquidazione.

La ragione di questa regola risiede in due ordini di considerazioni. Primo, dal punto di vista processuale, la partecipazione del socio al giudizio discende automaticamente dalla sua qualità di successore della società, e non dall’effettiva percezione di utili. Egli assume in giudizio la posizione che era della società estinta e ne fa proprie le ragioni difensive; di conseguenza, se tali ragioni vengono disattese dal giudice, il socio ne sopporta le conseguenze in termini di spese, al pari di qualunque parte soccombente. Secondo, sul piano delle spese di lite, vige il generale criterio della soccombenza (art. 91 c.p.c.): chi perde la causa è tenuto a rifondere le spese alla controparte vittoriosa. L’ex socio che abbia assunto la difesa in giudizio della (già) posizione della società, se perde, deve sopportare interamente il carico delle spese come conseguenza della sua piena partecipazione al contenzioso. Il limite “intra vires” incide dunque soltanto sul pagamento del credito principale (capitale, interessi, accessori), ma non si estende automaticamente alle spese legali del giudizio, le quali restano ancorate al principio della soccombenza. La soggezione totale del socio soccombente al pagamento delle spese è giustificata dal fatto che la sua legittimazione passiva è comunque incondizionata (egli è parte a pieno titolo), indipendentemente dall’aver percepito utili oppure no. In conclusione su questo punto, la condanna alle spese deve prescindere totalmente dalla circostanza che il socio abbia o meno ricevuto somme dalla liquidazione.

Vale la pena notare che questa soluzione non contraddice il limite di responsabilità sostanziale stabilito dall’art. 2495 c.c., poiché le spese di lite non sono parte del debito sociale originario della società, ma sono una conseguenza del processo stesso. In altre parole, il socio non viene obbligato oltre il limite a pagare il debito della società, ma deve farsi carico delle spese del giudizio cui ha partecipato attivamente e perso. Tale distinzione, sebbene rigorosa per l’ex socio che non abbia tratto benefici dalla liquidazione, è stata ritenuta necessaria per evitare che il creditore vittorioso resti ingiustamente gravato delle spese processuali nell’ipotesi in cui nessun socio abbia percepito attivo (circostanza di per sé non sempre accertabile prima del giudizio).

Implicazioni pratiche per soci, creditori e liquidatori

Le regole sopra descritte comportano importanti implicazioni operative per tutti i soggetti coinvolti nella fase di estinzione della società:

  • Per i soci: la cancellazione della società non è una zona franca immune da pretese. Anche a distanza di anni dall’estinzione essi possono essere chiamati in giudizio quali successori della società. La loro responsabilità patrimoniale per i debiti sociali è limitata a quanto eventualmente percepito in liquidazione, ma in caso di giudizio perso possono dover sopportare per intero le spese processuali. È dunque fondamentale che gli ex soci conservino con cura tutta la documentazione relativa al bilancio finale di liquidazione e all’eventuale riparto: ciò permetterà di opporre prontamente il limite intra vires e dimostrare l’ammontare (o l’assenza) di somme riscosse.
  • Per i creditori: l’azione contro i soci successori resta uno strumento concreto di tutela anche dopo l’estinzione della società. In preparare la causa, il creditore dovrà però tener conto di un duplice livello di accertamento. Da un lato, dovrà dimostrare l’esistenza e validità del credito sociale vantato (e la sua riferibilità alla società estinta) nei confronti dei soci successori; dall’altro, dovrà provare l’avvenuta distribuzione dell’attivo ai soci e le somme da ciascuno ricevute, quale fatto costitutivo della loro responsabilità patrimoniale. In mancanza di prova sul riparto, la pretesa creditoriale potrà essere accertata nel an debeatur (esistenza del credito), ma non potrà essere soddisfatta in concreto nei confronti dei soci. Il creditore dovrà inoltre valutare, prima di intraprendere l’azione, la convenienza economica di agire: ad esempio, se i soci hanno ricevuto somme modeste, recuperabili solo in parte, e il costo del contenzioso rischia di superare il beneficio.
  • Per i liquidatori: una gestione rigorosa e trasparente della liquidazione finale è cruciale. La predisposizione corretta del bilancio finale di liquidazione, con l’indicazione di tutti i rapporti definiti e dei riparti effettuati, e una chiara tracciabilità delle operazioni di pagamento ai soci non sono meri adempimenti formali, ma presìdi essenziali per ridurre il rischio di contenzioso successivo. Infatti, se dopo la cancellazione emergono creditori insoddisfatti, una documentazione completa faciliterà la difesa dei soci (e degli stessi liquidatori) in giudizio. Inoltre, i liquidatori devono ricordare che possono essere chiamati a rispondere personalmente qualora il mancato soddisfacimento dei creditori sia dipeso da loro colpa grave (ad esempio, per non aver incluso un credito certo nel bilancio finale, privando così il creditore della possibilità di soddisfarsi). Una liquidazione diligente tutela quindi sia i creditori sia gli ex soci e i liquidatori stessi.

In conclusione, la responsabilità dell’ex socio dopo la cancellazione della società rappresenta un equilibrio sottile tra la tutela dei creditori e la certezza delle situazioni post-liquidatorie. Da un lato, l’ordinamento impedisce che l’estinzione formale della società si traduca in un pregiudizio definitivo per i creditori insoddisfatti: i debiti sociali non scompaiono, ma seguono una sorta di “coda lunga” trasferendosi in capo ai soci. Dall’altro lato, viene preservata la funzione fisiologica della liquidazione: il socio di società di capitali, che godeva di responsabilità limitata durante la vita della società, continua a vedere delimitata la propria esposizione ai soli utili effettivamente riscossi in sede di liquidazione. Le pronunce della Cassazione nel 2025 confermano e rafforzano questo assetto, chiarendo che il socio succede nella posizione della società estinta incondizionatamente (anche senza utili distribuiti), mentre la sua obbligazione patrimoniale resta condizionata (massimo pro quota in base all’attivo ricevuto) e la sua soccombenza processuale è totale (spese di lite interamente a carico se perde).

Per avvocati, imprenditori e curatori/liquidatori, è ormai imprescindibile conoscere con precisione questi principi e la loro applicazione pratica. Solo così è possibile pianificare strategie efficaci: ad esempio, un ex socio consapevole potrà valutare transazioni o cautele per evitare cause dall’esito economicamente sfavorevole, mentre un creditore ben informato saprà come strutturare le proprie azioni legali e richieste probatorie. In definitiva, la cancellazione della società non equivale a un “colpo di spugna” sui debiti: questi ultimi sopravvivono nei limiti di legge, e la corretta gestione di tale fase postuma richiede attenzione tecnica e prudenza da parte di tutti gli attori coinvolti.

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