
Premessa: il “fresh start” tra tutela del credito e vincoli del sistema
Negli ultimi anni, il legislatore – sollecitato anche dalla Direttiva (UE) 2019/1023 – ha progressivamente rafforzato gli strumenti di liberazione dai debiti in favore del debitore sovraindebitato meritevole, sino a introdurre figure come l’esdebitazione dell’incapiente ex art. 283 CCII.
Tuttavia, le ordinanze della Cassazione n. 14835/2025 e n. 30108/2025 tracciano con nettezza una linea di confine:
Si tratta di un approdo di sistema che, pur muovendo da un caso concreto di modesta capacità reddituale, ha implicazioni strutturali per debitori, creditori, curatori, OCC e difensori.
Il caso deciso da Cass. 30108/2025: l’incapiente con alle spalle un fallimento “pesante”
Il caso affrontato dall’ordinanza n. 30108/2025 riguarda un soggetto:
Il Tribunale di Mantova, prima, e la Corte d’appello di Brescia, poi, rigettano la domanda di esdebitazione dell’incapiente per difetto di meritevolezza, valorizzando in particolare:
Il ricorso straordinario per cassazione viene dichiarato inammissibile per difetto di decisorietà e definitività del decreto che nega l’esdebitazione. Ciò non impedisce, tuttavia, alla Corte di scolpire – in forza dell’art. 363, comma 3, c.p.c. – un principio di diritto di carattere generale destinato a incidere profondamente sulla prassi applicativa.
Il quadro normativo e il contributo di Cass. 14835/2025 sul regime transitorio
La decisione n. 30108/2025 si innesta nel solco tracciato dall’ordinanza n. 14835/2025, che aveva affrontato il tema delle domande di esdebitazione proposte dopo il 15 luglio 2022 da soggetti dichiarati falliti in epoca anteriore, chiarendo che:
In altri termini, la Corte di Cassazione con la ordinanza n. 14835/2025 ha escluso che il semplice dato cronologico del deposito dell’istanza dopo il 15/7/2022 consenta di applicare la nuova disciplina codicistica a debitori dichiarati falliti sotto la vigenza della L. Fall.
L’esdebitazione, dunque, è una “cerniera” interna alla procedura da cui scaturisce, non un istituto fluttuante che il debitore può scegliere a posteriori in base al regime per lui più favorevole.
Il principio di diritto di Cass. 30108/2025: una sola chiave per una sola serratura
Muovendo da queste premesse, la Corte, con l’ordinanza n. 30108/2025, estende il ragionamento al diverso istituto dell’esdebitazione dell’incapiente ex art. 283 CCII e afferma, in sintesi, che:
egli non può successivamente invocare l’esdebitazione dell’incapiente di cui all’art. 283 CCII per liberarsi dagli stessi debiti regolati dalla procedura fallimentare.
La ratio è duplice:
La Corte precisa che diversa potrebbe essere la soluzione per debiti sorti dopo il fallimento, ipotesi soltanto evocata e non oggetto del caso deciso, che rimane quindi aperta a futuri sviluppi interpretativi.
Il giudizio di meritevolezza: ampiezza temporale, patteggiamento e ruolo dell’OCC
L’ordinanza n. 30108/2025 non si limita a fissare il principio di “non cumulabilità” tra fallimento pregresso e art. 283 CCII; essa offre anche spunti sostanziali di grande rilievo sul giudizio di meritevolezza.
Una meritevolezza “allargata” nel tempo
La Corte d’appello, confermata dalla Cassazione, ritiene che, ai fini dell’art. 283, comma 7, CCII, la meritevolezza del debitore incapiente non possa essere valutata guardando solo alla situazione attuale, ma deve estendersi alle condotte tenute in prossimità del fallimento:
Ne deriva una meritevolezza “storica”, che tende a sovrapporsi al giudizio su dolo o colpa grave dell’imprenditore fallito, rendendo l’accesso all’esdebitazione dell’incapiente altamente problematico per chi provenga da un fallimento con profili patologici, anche solo potenziali.
Il patteggiamento penale come elemento probatorio “pregnante”
Altro profilo sensibile è il rilievo riconosciuto alla sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p.:
Da qui l’esigenza, per i difensori e per gli OCC, di non sottovalutare gli effetti “riflessi” di un patteggiamento: anche se frutto di una strategia processuale penale, esso può fungere da punto di aggancio decisivo per negare la meritevolezza in sede concorsuale o di sovraindebitamento.
L’OCC “ammonito”: la centralità della relazione
Particolarmente severo è il giudizio sulla relazione del gestore della crisi, ritenuta generica e incapace di confrontarsi con le evidenti criticità emergenti dagli atti (relazione ex art. 33 L. Fall., patteggiamento, entità del dissesto).
Il messaggio è chiaro:
In mancanza, il rischio è duplice: rigetto dell’istanza e, di fatto, una “censura” implicita sulla qualità professionale dell’OCC coinvolto.
Profili processuali: decisorietà, riproponibilità e raddoppio del contributo
Sul piano processuale, l’ordinanza offre tre chiarimenti di rilievo.
Il decreto che nega l’esdebitazione dell’incapiente è reso senza contraddittorio con i creditori, previsto solo in caso di provvedimento favorevole (opposizione/reclamo ex art. 283, comma 8, CCII). Non essendo assunto in un vero conflitto tra diritti contrapposti, esso difetta del requisito della decisorietà e non è idoneo a passare in giudicato: la domanda può essere riproposta, adeguatamente riformulata.
Per il difensore, ciò significa che, anziché insistere su un ricorso straordinario verosimilmente destinato all’inammissibilità, può rivelarsi più utile lavorare su una nuova istanza, arricchita sul piano istruttorio e motivazionale, soprattutto valorizzando elementi di effettiva evoluzione della condotta del debitore.
Implicazioni operative per i diversi attori
Le due pronunce, lette congiuntamente, offrono alcune coordinate operative essenziali.
Per i debitori e i loro difensori
La strategia difensiva deve essere costruita sin da subito, senza affidarsi alla speranza di poter usare in futuro strumenti più favorevoli per riscrivere il passato.
Per gli OCC e i gestori della crisi
Per i creditori, curatori e liquidatori
Conclusioni: il perimetro della “seconda occasione”
Le ordinanze Cass. 14835/2025 e 30108/2025 disegnano un quadro chiaro, per quanto severo:
Per gli operatori – avvocati, OCC, curatori, giudici – il messaggio è duplice: da un lato, massima attenzione nell’impostare per tempo le strategie di gestione della crisi; dall’altro, cura estrema nella qualità delle relazioni e degli atti, sapendo che le omissioni di ieri difficilmente potranno essere corrette domani.