Esdebitazione dell’incapiente e fallimento pregresso: nessuna “seconda chance” per il fallito non esdebitato. Tra Cassazione n. 14835/2025 e Cassazione n. 30108/2025, con un monito severo agli OCC

 Premessa: il “fresh start” tra tutela del credito e vincoli del sistema

Negli ultimi anni, il legislatore – sollecitato anche dalla Direttiva (UE) 2019/1023 – ha progressivamente rafforzato gli strumenti di liberazione dai debiti in favore del debitore sovraindebitato meritevole, sino a introdurre figure come l’esdebitazione dell’incapiente ex art. 283 CCII.

Tuttavia, le ordinanze della Cassazione n. 14835/2025 e n. 30108/2025 tracciano con nettezza una linea di confine:

  • l’esdebitazione resta intrinsecamente legata alla procedura concorsuale o di sovraindebitamento nella quale i debiti si sono formati e sono stati regolati;
  • non è consentito utilizzare l’art. 283 CCII per ottenere, a distanza di anni, una sorta di “seconda occasione” rispetto a un fallimento già definito senza esdebitazione ex art. 142 L. Fall.

Si tratta di un approdo di sistema che, pur muovendo da un caso concreto di modesta capacità reddituale, ha implicazioni strutturali per debitori, creditori, curatori, OCC e difensori.

Il caso deciso da Cass. 30108/2025: l’incapiente con alle spalle un fallimento “pesante”

Il caso affrontato dall’ordinanza n. 30108/2025 riguarda un soggetto:

  • già dichiarato fallito nel 2010 come titolare di impresa individuale;
  • oggi semplice lavoratore subordinato, con reddito di circa € 1.300 mensili, ritenuto interamente destinato al fabbisogno del nucleo familiare;
  • impossibilitato, secondo il gestore della crisi, a offrire qualunque utilità – neppure prospettica – ai creditori ai sensi dell’art. 283, comma 2, CCII.

Il Tribunale di Mantova, prima, e la Corte d’appello di Brescia, poi, rigettano la domanda di esdebitazione dell’incapiente per difetto di meritevolezza, valorizzando in particolare:

  • un’esposizione debitoria di quasi otto milioni di euro, di cui oltre 6,3 milioni rimasti insoddisfatti alla chiusura del fallimento;
  • la tenuta gravemente lacunosa della contabilità, che aveva impedito una compiuta ricostruzione della massa attiva a danno dei creditori (relazione ex art. 33 L. Fall.);
  • condotte distrattive di rilievo, oggetto di sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., valorizzata quale elemento probatorio significativo della frode ai creditori.

Il ricorso straordinario per cassazione viene dichiarato inammissibile per difetto di decisorietà e definitività del decreto che nega l’esdebitazione. Ciò non impedisce, tuttavia, alla Corte di scolpire – in forza dell’art. 363, comma 3, c.p.c. – un principio di diritto di carattere generale destinato a incidere profondamente sulla prassi applicativa.

Il quadro normativo e il contributo di Cass. 14835/2025 sul regime transitorio

La decisione n. 30108/2025 si innesta nel solco tracciato dall’ordinanza n. 14835/2025, che aveva affrontato il tema delle domande di esdebitazione proposte dopo il 15 luglio 2022 da soggetti dichiarati falliti in epoca anteriore, chiarendo che:

  • l’esdebitazione ex artt. 142 ss. L. Fall. e quella ex art. 14-terdecies L. 3/2012 non sono istituti “autonomi”, ma rappresentano l’ultima fase delle rispettive procedure (fallimento e liquidazione del patrimonio), di cui condividono la disciplina e la sorte;
  • l’art. 390, comma 2, CCII assicura l’ultrattività del sistema previgente per le procedure già pendenti, includendo in tale ultrattività anche le regole sull’esdebitazione;
  • le norme del CCII (artt. 278 ss. e 282 ss.) riservano i nuovi modelli di esdebitazione al debitore della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata, cioè al soggetto i cui debiti sono regolati da quelle specifiche procedure.

In altri termini, la Corte di Cassazione con la ordinanza n. 14835/2025 ha escluso che il semplice dato cronologico del deposito dell’istanza dopo il 15/7/2022 consenta di applicare la nuova disciplina codicistica a debitori dichiarati falliti sotto la vigenza della L. Fall.

L’esdebitazione, dunque, è una “cerniera” interna alla procedura da cui scaturisce, non un istituto fluttuante che il debitore può scegliere a posteriori in base al regime per lui più favorevole.

Il principio di diritto di Cass. 30108/2025: una sola chiave per una sola serratura

Muovendo da queste premesse, la Corte, con l’ordinanza n. 30108/2025, estende il ragionamento al diverso istituto dell’esdebitazione dell’incapiente ex art. 283 CCII e afferma, in sintesi, che:

  • se l’esposizione debitoria è quella già ricompresa in una pregressa dichiarazione di fallimento;
  • e il fallito, per qualsiasi ragione, non ha ottenuto l’esdebitazione ex art. 142 L. Fall. nei tempi e alle condizioni previste;

egli non può successivamente invocare l’esdebitazione dell’incapiente di cui all’art. 283 CCII per liberarsi dagli stessi debiti regolati dalla procedura fallimentare.

La ratio è duplice:

  1. Coerenza sistematica: l’esdebitazione è parte integrante della disciplina del fallimento (come di quella del sovraindebitamento), e ne segue il regime sino alla fine. Non è ammissibile “spezzare” il nesso tra procedura originaria e fase esdebitatoria, per innestarvi un istituto appartenente a un diverso segmento normativo (CCII).
  2. Tutela dell’affidamento dei creditori: gli stringenti presupposti dell’art. 142 L. Fall. – sulla meritevolezza, sui tempi e sulle condizioni – rappresentano un presidio sul quale i creditori potevano legittimamente contare. Consentire l’utilizzo dell’art. 283 CCII a distanza di anni significherebbe erodere ex post tale affidamento, svuotando di fatto l’intero impianto della disciplina previgente.

La Corte precisa che diversa potrebbe essere la soluzione per debiti sorti dopo il fallimento, ipotesi soltanto evocata e non oggetto del caso deciso, che rimane quindi aperta a futuri sviluppi interpretativi.

Il giudizio di meritevolezza: ampiezza temporale, patteggiamento e ruolo dell’OCC

L’ordinanza n. 30108/2025 non si limita a fissare il principio di “non cumulabilità” tra fallimento pregresso e art. 283 CCII; essa offre anche spunti sostanziali di grande rilievo sul giudizio di meritevolezza.

Una meritevolezza “allargata” nel tempo

La Corte d’appello, confermata dalla Cassazione, ritiene che, ai fini dell’art. 283, comma 7, CCII, la meritevolezza del debitore incapiente non possa essere valutata guardando solo alla situazione attuale, ma deve estendersi alle condotte tenute in prossimità del fallimento:

  • gestione protratta dell’impresa in stato di grave dissesto;
  • mancata adozione di misure idonee a contenere il danno per i creditori;
  • tenuta contabile irregolare, tale da impedire una corretta ricostruzione della massa.

Ne deriva una meritevolezza “storica”, che tende a sovrapporsi al giudizio su dolo o colpa grave dell’imprenditore fallito, rendendo l’accesso all’esdebitazione dell’incapiente altamente problematico per chi provenga da un fallimento con profili patologici, anche solo potenziali.

Il patteggiamento penale come elemento probatorio “pregnante”

Altro profilo sensibile è il rilievo riconosciuto alla sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p.:

  • pur priva di efficacia di giudicato nel civile ex art. 445 c.p.p., essa viene utilizzata come prova particolarmente incisiva della sussistenza di condotte in frode ai creditori;
  • il mancato confronto critico da parte della difesa e la mancanza di elementi di segno contrario ne consolidano il peso nella motivazione.

Da qui l’esigenza, per i difensori e per gli OCC, di non sottovalutare gli effetti “riflessi” di un patteggiamento: anche se frutto di una strategia processuale penale, esso può fungere da punto di aggancio decisivo per negare la meritevolezza in sede concorsuale o di sovraindebitamento.

L’OCC “ammonito”: la centralità della relazione

Particolarmente severo è il giudizio sulla relazione del gestore della crisi, ritenuta generica e incapace di confrontarsi con le evidenti criticità emergenti dagli atti (relazione ex art. 33 L. Fall., patteggiamento, entità del dissesto).

Il messaggio è chiaro:

  • la relazione ex art. 283 CCII non può limitarsi a descrivere la situazione economica e reddituale attuale;
  • deve dialogare criticamente con la storia debitoria dell’istante, dando conto di eventuali condotte pregresse contrarie alla tutela dei creditori, delle ragioni che potrebbero attenuarne la portata (contesto di mercato, eventuali iniziative riparatorie, collaborazione con gli organi della procedura) e della reale evoluzione del comportamento del debitore.

In mancanza, il rischio è duplice: rigetto dell’istanza e, di fatto, una “censura” implicita sulla qualità professionale dell’OCC coinvolto.

Profili processuali: decisorietà, riproponibilità e raddoppio del contributo

Sul piano processuale, l’ordinanza offre tre chiarimenti di rilievo.

  1. Mancanza di decisorietà del decreto di diniego:

Il decreto che nega l’esdebitazione dell’incapiente è reso senza contraddittorio con i creditori, previsto solo in caso di provvedimento favorevole (opposizione/reclamo ex art. 283, comma 8, CCII). Non essendo assunto in un vero conflitto tra diritti contrapposti, esso difetta del requisito della decisorietà e non è idoneo a passare in giudicato: la domanda può essere riproposta, adeguatamente riformulata.

  • Riproponibilità strategica dell’istanza:

Per il difensore, ciò significa che, anziché insistere su un ricorso straordinario verosimilmente destinato all’inammissibilità, può rivelarsi più utile lavorare su una nuova istanza, arricchita sul piano istruttorio e motivazionale, soprattutto valorizzando elementi di effettiva evoluzione della condotta del debitore.

  • Raddoppio del contributo unificato
    La Corte ribadisce una nozione ampia di “impugnazione” ai fini dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, in linea con Cass. Sez. U, n. 4315/2020 e la giurisprudenza successiva (anche in materia di esdebitazione del fallito e del sovraindebitato). Ne discende che, in presenza di un ricorso dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, con evidenti ricadute anche sul dovere informativo dell’avvocato verso il cliente.

Implicazioni operative per i diversi attori

Le due pronunce, lette congiuntamente, offrono alcune coordinate operative essenziali.

Per i debitori e i loro difensori

  • Chi è stato assoggettato a fallimento “vecchio rito” e non ha ottenuto l’esdebitazione ex art. 142 L. Fall. non può confidare nell’art. 283 CCII per “azzerare” oggi quegli stessi debiti;
  • occorre distinguere con cura tra:
    • debiti “storici” da fallimento, rispetto ai quali restano solo spazi di gestione esecutiva e negoziale;
    • eventuali debiti successivi, per i quali potranno aprirsi, caso per caso, diversi scenari.

La strategia difensiva deve essere costruita sin da subito, senza affidarsi alla speranza di poter usare in futuro strumenti più favorevoli per riscrivere il passato.

Per gli OCC e i gestori della crisi

  • La relazione deve essere analitica, documentata e critica: non mera fotografia del presente, ma ricostruzione ragionata della storia debitoria e delle condotte tenute;
  • vanno esaminate con rigore le pregresse procedure concorsuali, gli eventuali procedimenti penali, le iniziative di collaborazione e di “riscatto” poste in essere dal debitore;
  • è opportuno esplicitare il percorso logico che conduce alla valutazione di meritevolezza, anticipando le possibili obiezioni del giudice.

Per i creditori, curatori e liquidatori

  • Le decisioni in esame rafforzano la stabilità delle regole del gioco: i creditori possono fare affidamento sul fatto che i presupposti e i limiti dell’art. 142 L. Fall. non sono aggirabili a posteriori tramite il ricorso all’art. 283 CCII;
  • si attenua il rischio di riaperture liberatorie “a sorpresa” a distanza di anni dalla chiusura del fallimento, con effetti positivi in termini di certezza e prevedibilità.

Conclusioni: il perimetro della “seconda occasione”

Le ordinanze Cass. 14835/2025 e 30108/2025 disegnano un quadro chiaro, per quanto severo:

  • il sistema conosce oggi strumenti di “second chance”, ma essi sono tipizzati e circoscritti;
  • ogni procedura ha la propria esdebitazione e non è consentito al debitore passare, a posteriori, da un binario all’altro per ricercare soluzioni più favorevoli;
  • la meritevolezza non è una formula di stile, ma il risultato di un accertamento penetrante, che guarda al passato, al presente e alla prospettiva futura del debitore.

Per gli operatori – avvocati, OCC, curatori, giudici – il messaggio è duplice: da un lato, massima attenzione nell’impostare per tempo le strategie di gestione della crisi; dall’altro, cura estrema nella qualità delle relazioni e degli atti, sapendo che le omissioni di ieri difficilmente potranno essere corrette domani.

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